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Cartellino identificativo su camice del farmacista: chiarimenti da Garante Privacy

Gli elementi identificativi da apporre sul cartellino di riconoscimento appuntato sul camice bianco del farmacista vanno individuati tenendo conto delle "possibili concrete situazioni di rischio" ma anche delle "specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie". Questo è quanto deve tenere in considerazione il titolare del trattamento, cioè il datore di lavoro, secondo quanto specificato dal Garante per la Privacy in una nota inviata alla Fofi nei giorni scorsi in cui "ha fornito alcuni chiarimenti". La Federazione ricorda che il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi al fine di garantire la propria identificabilità, come indicato nell'art 7 del Codice Deontologico. Nello specifico il Garante ritiene che "alla luce del pubblico interesse connesso all'esercizio dell'attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell'appropriatezza terapeutica, attività di consulenza)", "sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie". Ma c'è un ulteriore precisazione che dà indicazioni al datore di lavoro che "dovrà altresì tenere in considerazione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l'esposizione di dati identificativi sarebbero effettuati (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.)".
In conclusione, osserva la Fofi, "ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all'Ordine stesso".
 
 

fonte:

Farmacista 33