Covid- 19 - DPCM 17 giugno 2021- Green Pass
Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)
Dopo l’introduzione in Italia della “certificazione verde COVID-19” da parte del decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto “Riaperture” –cfr. circolare federale n. 12967 del 28.4.2021), per consentire gli spostamenti tra le regioni, nonché la partecipazione ad eventi pubblici e sportivi, feste e cerimonie civili e religiose, lo scorso14 giugno è stato approvato il Regolamento (UE) 2021/953 che insieme alRegolamentoUE2021/954applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione Europea –definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni, direttamente applicabile in tutti gli Stati europei, per il rilascio di certificati COVID digitali che potranno essere utilizzati per spostarsi in Europa.
Il Regolamento è già entrato in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (avvenuta il 15 giugno) e sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione Europea per il periodo di un anno a partire dal 1° luglio fino al 30 giugno 2022.
Il Regolamento prevede un’introduzione graduale degli obblighi in esso contenuti, in quanto consente espressamente di poter utilizzare fino al prossimo 12 agosto i certificati già emessi a livello nazionale da parte di uno Stato membro –ossia in virtù della propria normativa nazionale –prima del1°luglio2021(o anche successivamente, ove lo Stato membro abbia preventivamente comunicato l’impossibilità temporanea di rilasciare i certificati in conformità a quanto disposto dal Regolamento).
In attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del citato decreto-legge 52/2021, con DPCM 17 giugno sono state regolamentate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e delle Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC, ossia il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo), nonché tra quest’ultima e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’UE.
In relazione al flusso dei dati si evidenzia quanto segue:
Il sistema TS sarà alimentato anche per le guarigioni e per i test antigenici rapidi o molecolari con esito negativo. Con specifico riguardo a tali test, il sistema TS è alimentato anche dalle farmacie convenzionate presso le quali vengono effettuati.
Le certificazioni verdi Covid-19 –generate dalla Piattaforma nazionale DGC (secondo le modalità riportate nell’allegato B del decreto), in occasione della somministrazione del vaccino, dell’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo o dell’avvenuta guarigione sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali (con le modalità definite nell’allegato E del decreto):
Si segnala, infine, che informazioni complete sulla certificazione Covid-19 sono reperibili sul sito dgc.gov.it dove saranno rese disponibili, entro il 28 giugno, tute le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno.
Dopo l’introduzione in Italia della “certificazione verde COVID-19” da parte del decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto “Riaperture” –cfr. circolare federale n. 12967 del 28.4.2021), per consentire gli spostamenti tra le regioni, nonché la partecipazione ad eventi pubblici e sportivi, feste e cerimonie civili e religiose, lo scorso14 giugno è stato approvato il Regolamento (UE) 2021/953 che insieme alRegolamentoUE2021/954applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione Europea –definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni, direttamente applicabile in tutti gli Stati europei, per il rilascio di certificati COVID digitali che potranno essere utilizzati per spostarsi in Europa.
Il Regolamento è già entrato in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (avvenuta il 15 giugno) e sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione Europea per il periodo di un anno a partire dal 1° luglio fino al 30 giugno 2022.
Il Regolamento prevede un’introduzione graduale degli obblighi in esso contenuti, in quanto consente espressamente di poter utilizzare fino al prossimo 12 agosto i certificati già emessi a livello nazionale da parte di uno Stato membro –ossia in virtù della propria normativa nazionale –prima del1°luglio2021(o anche successivamente, ove lo Stato membro abbia preventivamente comunicato l’impossibilità temporanea di rilasciare i certificati in conformità a quanto disposto dal Regolamento).
In attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del citato decreto-legge 52/2021, con DPCM 17 giugno sono state regolamentate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e delle Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC, ossia il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo), nonché tra quest’ultima e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’UE.
In relazione al flusso dei dati si evidenzia quanto segue:
- le regioni inviano al Ministero della salute i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN (Anagrafe nazionale vaccini);
- il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, per ogni singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale;
- i dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del decreto sono acquisiti nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità;
- le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del decreto.
Il sistema TS sarà alimentato anche per le guarigioni e per i test antigenici rapidi o molecolari con esito negativo. Con specifico riguardo a tali test, il sistema TS è alimentato anche dalle farmacie convenzionate presso le quali vengono effettuati.
Le certificazioni verdi Covid-19 –generate dalla Piattaforma nazionale DGC (secondo le modalità riportate nell’allegato B del decreto), in occasione della somministrazione del vaccino, dell’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo o dell’avvenuta guarigione sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali (con le modalità definite nell’allegato E del decreto):
- portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- Fascicolo sanitario elettronico;
- App Immuni;
- App IO;
- Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmaciste altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria.
Si segnala, infine, che informazioni complete sulla certificazione Covid-19 sono reperibili sul sito dgc.gov.it dove saranno rese disponibili, entro il 28 giugno, tute le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno.
fonte:
FOFI