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Dichiarazione F-Gas 2019, ecco gli adempimenti per le farmacie

Dal 24 gennaio 2019 è in vigore il nuovo DPR 146/2018 sui gas a effetto serra che attua le disposizioni del Regolamento CE 517/2014 sugli F-gas e abroga la precedente normativa costituita dal DPR 43/2012 collegato al precedente Regolamento 842/2006 anch’esso abrogato.
Le apparecchiature coinvolte negli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto sono quelle note, ossia apparecchi fissi di: refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, protezione antincendio, ed altre, verosimilmente, non di interesse delle farmacie.
La novità più rilevante è l'istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, da parte delle imprese di settore, le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.
Viene confermato l’obbligo di certificazione e di iscrizione nel Registro Telematico Nazionale per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Inoltre, ai fini dei controlli periodici sugli apparecchi, per l’individuazione delle apparecchiature coinvolte, viene applicata la nuova unità di misura in tonnellate di CO2 equivalenti, al posto dei Kg di gas ad effetto serra. Poiché tale nuova unità di misura potrebbe comportare modifiche rispetto ai casi di esenzioni calcolati in Kg, le farmacie sono tenute a verificare la situazione dei propri apparecchi.
La dichiarazione F-Gas 2019 non andrà presentata entro il 31 maggio 2019 perché viene sostituita a partire dal 24 settembre 2019 dalla comunicazione alla Banca Dati che sarà eseguita dalla ditta certificata, incaricata dalla farmacia di svolgere il controllo annuale sugli apparecchi interessati dalle verifiche periodiche.
Secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente gli enti competenti, a decorrere dal 25 settembre 2019, la comunicazione alla Banca Dati consente anche l’eliminazione del precedente obbligo di tenuta del registro di tali apparecchiature.
 
 

fonte:

Federfarma