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Trasmissione dati delle sostanze dopanti, il ministero modifica la norma

 
Il ministro della Salute, con Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, ha modificato il Decreto ministeriale del 24/10/2006 recante “Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.”.
Tale modifica si è resa necessaria a seguito della cancellazione da parte del DM 16/04/2018 del glicerolo e dell’alcol etilico o etanolo dalla lista ufficiale delle sostanze il cui impiego è considerato doping.
Il decreto del 24/10/2006 che obbliga tutti i titolari di farmacia a trasmettere annualmente al Ministero della salute l’elenco delle sostanze dopanti utilizzate nelle preparazioni estemporanee conteneva una deroga a tale obbligo relativa all’alcol  e al glicerolo utilizzato come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.  Tuttavia, tale deroga non aveva più ragion d’essere perché tali sostanze erano state cancellate dal DM 16/04/2018 dalla lista ministeriale sopra citata e pertanto il DM del 28/2/2019 ha provveduto ad abrogarla.
 
 

fonte:

Federfarma