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Verifiche impianti elettrici, nuove disposizioni dall’Inail. Che cosa devono fare le farmacie

Una disposizione in materia di informatizzazione dell’INAIL, entrata in vigore nei giorni scorsi, introduce un nuovo obbligo per i datori di lavoro relativamente alle verifiche periodiche degli impianti elettrici. Com’è noto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di far verificare dall’installatore l’impianto elettrico di messa a terra preventivamente alla messa in esercizio, con successivo rilascio della dichiarazione di conformità.
La dichiarazione di conformità deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’INAIL ed all’ASL (o all’ARPA) territorialmente competenti ovvero allo sportello unico per le attività produttive. L’INAIL esegue verifiche a campione.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto alla manutenzione dell’impianto e a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche da parte di ditte abilitate. A seguito della verifica viene rilasciato un verbale da conservare in farmacia.
La periodicità delle verifiche è quinquennale, salvo che si utilizzino apparecchi elettromedicali (ad esempio il misuratore della pressione alimentato dalla rete), nel qual caso le farmacie sono equiparabili agli ambienti medici e devono pertanto essere verificate con periodicità biennale.
Il nuovo obbligo introduce istituisce presso l’INAIL  una banca dati informatizzata delle verifiche periodiche e, contestualmente, impone ai datori di lavoro di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche stesse.
Tale norma è in vigore dal 31 dicembre scorso, tuttavia, l’INAIL, con nota del 13 gennaio, ha precisato che “nelle more dello sviluppo dei nuovi servizi all’interno dell’applicativo CIVA che consentiranno ai datori di lavoro di comunicare il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche, l’utenza potrà effettuare tale comunicazione via PEC alle UOT (Unità operative territoriali, ndr) territorialmente competenti utilizzando il modello allegato.”. In buona sostanza, i datori di lavoro, nell’imminenza della scadenza della periodicità (quinquennale/biennale) della verifica, devono comunicare all’INAIL l’organismo che procederà alla verifica stessa.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente quando l’INAIL avrà posto in funzione il sistema (presumibilmente, nel corso del mese di febbraio 2020); nel frattempo, la comunicazione deve essere effettuata compilando un apposito modello, inviandolo a mezzo PEC all’UOT territorialmente competente.
L’UOT territorialmente competente può essere individuata al seguente link
https://www.inail.it/cs/internet/docs/unita-territoriali-certificazione-verifica-ricerca_2443090558004.pdf?section=istituto
 
 

fonte:

Federfarma